Gli avvocati devono depositare l'accordo di negoziazione, in unico originale, presso la segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica (st. n. 7 piano -1) al Funzionario Giudiziario preposto, dott.ssa Gaudenzia Gravè, e, in caso di sua assenza o impedimento, presso presso la Segreteria Amministrativa dell’ufficio (st. n.12 piano -1) al Direttore dott. Luigi Geraci.
In caso di ulteriore indisponibilità l’accordo potrà essere depositato presso l’Ufficio ricezione atti (piano 0) al Funzionario Giudiziario preposto, dott. Lorenzo Guccione.
L'accordo non deve essere accompagnato da alcun versamento e allo stesso devono essere allegati i documenti indicati nell'All. A e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati (All. B) che deve contenere sia la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo, sia l'eventuale delega a uno di loro per il ritiro delle due copie autentiche del provvedimento autorizzativo o del nulla osta.
La Segreteria Affari Civili comunica agli avvocati, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella nota di deposito (all. B), il provvedimento autorizzativo o il nulla osta invitandoli a ritirare l’originale dell’accordo con l’allegata documentazione e la copia autentica del provvedimento
del PM, conservato agli atti dell’ufficio, per la successiva trasmissione, entro 10 giorni dalla comunicazione, all’Ufficiale di Stato Civile. Se il Procuratore della Repubblica non concede nulla osta o non autorizza l'accordo, la Segreteria Affari Civili:
- appone il depositato sul provvedimento
- provvede a comunicare agli interessati il provvedimento con le modalità di cui sopra.
- invia entro i cinque giorni dal depositato, tutti gli atti originali all'Ufficio Ruolo Generate del Tribunale Civile.
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